Delibera 786/2016/R/EEL
(test SPI ogni 5 anni)
La Delibera è relativa alle tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma cei 0-16 e dalla nuova edizione della norma cei 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo.
Tra le altre disposizioni è previsto per gli impianti con sistema di protezione di interfaccia (SPI) esterno ai convertitori l'obbligo di verifica dello stesso ogni 5 anni
Le verifiche periodiche previste per le protezioni di interfaccia di impianti connessi alle reti BT e MT e regolate dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16 si applicano agli impianti di potenza superiore a 11,08kW
Tale adeguamento doveva/deve essere completato entro le date riportate nello schema riassuntivo sottostante
Tutti gli impianti non adeguati entro un mese dalla scadenza sotto indicata vedranno l'erogazione degli incentivi SOSPESA.
Per recuperare gli incentivi bloccati è necessario procedere alla modifica dei parametri di inverter e protezioni di interfaccia ed inviare comunicazione al gestore di rete tramite apposita procedura.
Il servizio "Adeguamento Delibera 786/2016/R/EEL" comprende:
- recupero ed analisi della documentazione necessaria
- verifica della conformità della documentazione rilasciata dall'ente che ha eseguito il test
- redazione della documentazione necessaria alla comunicazione di avvenuto adeguamento timbrata e firmata da tecnico abilitato
- invio al gestore di rete competente
RIEPILOGO SCADENZE:
Le prime verifiche di cui al comma 2.1 successive all’entrata in vigore della presente deliberazione sono effettuate:
a) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
b) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
i. il 31 marzo 2018;
ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
iii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
c) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
i. il 31 dicembre 2017;
ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
d) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
i. il 30 settembre 2017;
ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.
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Adeguamento Delibera 243/2013/R - Aziende
(Soglie di esercizio)
L'adeguamento riguarda tutti gli impiati di potenza superiore a 6kWp entrati in esercizio prima del 31/03/2012.
Tale adeguamento doveva essere avvenuto entro il 30 Aprile 2015 e tutti gli impianti non ancora adeguati oggi molto probabilmente hanno l'erogazione degli incentivi SOSPESA.
Per recuperare gli incentivi bloccati è necessario procedere alla modifica dei parametri di inverter e protezioni di interfaccia ed inviare comunicazione al gestore di rete tramite apposita procedura.
Il servizio "Adeguamento Delibera 243/2013/R" comprende:
- recupero ed analisi della documentazione necessaria
- verifica della conformità dei componenti all'adeguamento
- redazione della documentazione necessaria alla comunicazione di avvenuto adeguamento timbrata e firmata da tecnico abilitato
- invio al gestore di rete competente
Eventuali interventi di modifica delle soglie di frequenza dei componenti interessati possono essere richiesti e verranno preventivati a parte
RIEPILOGO SCADENZE:
In deroga a quanto previsto dal medesimo paragrafo 5 dell’Allegato A70, i seguenti impianti devono rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz, fermo restando quanto già previsto dai commi 6.3 e 6.3bis della deliberazione 84/2012/R/eel.
La delibera 243 prevede, in base alla potenza dell’impianto, diverse scadenze entro le quali effettuare le modifiche:
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Adeguamento Delibera 595/2014/R/eel
(Telelettura contatori)
L'adeguamento alla Delibera 595/2014/R/eel riguarda tutti i produttori che hanno installato un contatore proprio per la misura dell’energia prodotta ed avrebbe dovuto essere completato entro il 01/01/2016.
Il proprietario dell'impianto deve comunicare al gestore di rete le caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura del suddetto contatore. Nel caso di installazione di contatore non presente nella lista dei contatori teleleggibili, il produttore può inviare richiesta di installazione di misuratore di proprietà del gestore di rete, dopo aver realizzato in loco l’alloggiamento del contatore nel rispetto delle indicazioni riportate nella specifica tecnica disponibile nell’homepage del Portale Produttori.
Per gli impianti in MT e AT c'è anche la possibilità per il produttore di installare un nuovo contatore , purché rientrante nella lista dei gruppi di misura approvati, ed inviare la comunicazione delle caratteristiche tecniche necessarie alla telelettura tramite il portale produttori.
Il servizio "Adeguamento Delibera 595/2014/R/eel" comprende:
- recupero ed analisi della documentazione necessaria
- verifica della conformità dei componenti per l'adeguamento
- redazione della documentazione necessaria alla comunicazione di avvenuto adeguamento timbrata e firmata da tecnico abilitato
- invio al gestore di rete competente
RIEPILOGO SCADENZE:
Con la Delibera 595/2014/R/eel, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha aggiornato la regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, modificando la responsabilità del suddetto servizio. In base a quanto previsto dall’art. 14.6 della delibera in oggetto, a far data dal 1° gennaio 2016 il GSE erogherà gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete.
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Un controllo completo su tutta la situazione amministrativa del vostro impianto: anagrafica,pagamenti, adempimenti, ecc..
Le eccedenze sono la quantità di energia che ogni anno l'impianto immette in rete che supera i vostri prelievi dalla rete. Se non viene richiesta la liquidazione le eccedenze non vi vengono pagate.
Se il vostro conto corrente cambia è necessario farlo sapere anche al GSE o non vedrete più accrediti.